Costi percorsi abilitanti: da chi sono stabiliti e qual è il tetto massimo

Il DPCM 4 agosto 2023 ha stabilito un tetto massimo per i costi dei percorsi abilitanti.

I percorsi abilitanti sono, finalmente, pronti a partire. Dopo mesi di attesa, infatti, il MUR ha pubblicato il decreto n. 621 del 22 aprile 2024 che disciplina l’avvio dei corsi di formazione iniziale dei docenti. Ma quali sono i costi dei percorsi abilitanti? Scopriamolo.

Quanto costa frequentare un percorso abilitante?

Le Università hanno iniziato ad aggiornare le proprie pagine, in vista dell’avvio dei percorsi abilitanti. Spetta, difatti, ai singoli atenei stabilire i termini di scadenza e i relativi costi.

Il DPCM 4 agosto 2023 ha stabilito un tetto massimo per i costi dei percorsi abilitanti. Ovvero, 2.500 euro per i corsi completi (60 CFU) e 2.000 euro per quelli ridotti (30 CFU e 36 CFU). La prova finale abilitante avrà un costo massimo di 150 euro.

Questi massimali, sebbene forniscano un riferimento, lasciano alle Università la possibilità di stabilire costi più bassi, purché rimangano entro tali limiti. È possibile utilizzare l’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) come criterio per la riduzione dei costi per gli studenti con situazioni reddituali basse. 

L’Università di Bologna ha adottato questa strategia, stabilendo 1.200 euro per i corsi completi da 60 CFU e 950 euro per quelli ridotti da 30 CFU. Inoltre, ha introdotto un sistema che calcola la seconda rata in base all’ISEE, coprendo il 50% del costo totale.

Un’altra Università che ha deciso di agevolare gli iscritti è quella di Pisa che ha abbassato, seppur di poco, i margini dei costi per i percorsi abilitanti. Ha previsto infatti 2.000 euro per il percorso completo e 1.600 euro per quello ridotto. 

La frequenza dei percorsi abilitanti

Riguardo alla frequenza dei percorsi, essi si svolgono principalmente in presenza. Fino al 50% delle attività (ad eccezione dei tirocini) possono essere svolte tramite modalità telematica.

Ogni partecipante deve aver completato almeno il 70% delle attività formative per poter accedere alla prova finale.

Durante l’anno accademico 2023-2024, è permessa la partecipazione simultanea ai corsi universitari e accademici di formazione iniziale e all’VIII ciclo del TFA. Il IX ciclo non viene affatto menzionato. 

I candidati che hanno ottenuto un titolo di studio non abilitante all’estero possono partecipare ai percorsi di formazione in Italia, ad una condizione. Gli stessi devono presentare il proprio titolo direttamente all’istituzione di interesse che valuterà il titolo per determinare l’ammissibilità del candidato.

I percorsi abilitanti attivabili

Visti i costi dei percorsi abilitanti, passiamo ad analizzare quali corsi possono essere attivati. Secondo quanto previsto dal DM n.621 del 22 aprile 2024, saranno avviati i seguenti percorsi abilitanti:

  • 60 CFU/CFA per gli aspiranti docenti laureati o, comunque, iscritti ad un corso di laurea magistrale;
  • 30 CFU/CFA;
  • 36 CFU/CFA per coloro che hanno acquisito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022. 

I 30 CFU/CFA prevedono, a loro volta, 4 diversi percorsi formativi:

  • per gli aspiranti docenti con un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei 5 anni precedenti e per coloro che hanno sostenuto la prova del Concorso straordinario bis;
  • per gli aspiranti docenti che non hanno conseguito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e intendono partecipare all’ultimo concorso della fase transitoria con il requisito dei 30 CFU/CFA;
  • per gli aspiranti docenti vincitori del concorso a cattedra (al quale hanno avuto accesso grazie al requisito dei 30 CFU/CFA);
  • per i docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché ai docenti in possesso della specializzazione sul sostegno. 

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