Tutto pronto per l’avvio dei percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU/CFA previsti dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti introdotta dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022).
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha, infatti, pubblicato il decreto n. 621 del 22 aprile 2024 che contiene appunto le disposizioni relative ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado – compresi gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) – per l’anno accademico 2023/2024.
Nello stesso decreto è presente anche l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila per un totale di 51.753 posti disponibili.
E, intanto, le università stanno già predisponendo le pagine sulle quali verranno pubblicati i relativi bandi.
Tuttavia, nonostante tutto quello che è stato già detto e scritto nei mesi scorsi, i percorsi abilitanti da 36 CFU/CFA continuano ad alimentare dubbi e perplessità tra gli aspiranti docenti.
SOMMARIO
ToggleL’offerta formativa dei percorsi abilitanti
L’offerta formativa dei percorsi abilitanti è così strutturata:
- 60 CFU/CFA per gli aspiranti docenti laureati o, comunque, iscritti ad un corso di laurea magistrale;
- 30 CFU/CFA;
- 36 CFU/CFA per i vincitori di concorso che hanno acquisito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.
Per quanto riguarda i 30 CFU/CFA, gli stessi prevedono 4 diversi percorsi formativi:
- per gli aspiranti docenti con un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei 5 anni precedenti e per coloro che hanno sostenuto la prova del Concorso straordinario bis;
- per gli aspiranti docenti che non hanno conseguito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e intendono partecipare all’ultimo concorso della fase transitoria con il requisito dei 30 CFU/CFA;
- per gli aspiranti docenti vincitori del concorso a cattedra (al quale hanno avuto accesso grazie al requisito dei 30 CFU/CFA;
- per i docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché ai docenti in possesso della specializzazione sul sostegno.
Percorsi abilitanti 36 CFU per docenti con 24 CFU: chi può accedere?
L’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e l’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023 (il cosiddetto DPCM 60 CFU) specificano che i 36 CFU/CFA sono riservati agli aspiranti docenti vincitori di concorso che hanno conseguito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e che hanno avuto accesso alla procedura concorsuale proprio in virtù del possesso di questi ultimi.
Nello specifico, l’offerta formativa dei percorsi abilitanti da 36 CFU/CFA è così strutturata:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 3 |
Tirocinio diretto e indiretto – 10 CFU/CFA di tirocinio diretto – 3 CFU/CFA di tirocinio indiretto 3 dei 13 CFU/CFA riservati alle attività formative relative all’inclusione scolastica | 13 |
Discipline di area linguistico-digitale | 3 |
Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso) | 13 |
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria | 2 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nella legislazione scolastica | 2 |
Ciononostante, sono tantissimi gli aspiranti docenti che hanno ancora diversi dubbi in merito all’accesso ai percorsi abilitanti da 36 CFU/CFA.
36 CFU/CFA: FAQ
Non avendo i requisiti necessari per accedere ai percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA (3 anni di servizio negli ultimi 5 presso le istituzioni scolastiche statali, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale concorrono), gli stessi dovranno necessariamente seguire i percorsi abilitanti da 60 CFU.
Ad ogni modo, l’art. 8 del DPCM 60 CFU prevede la possibilità che i 24 CFU già conseguiti vengano riconosciuti interamente.
Non è, invece, possibile iscriversi direttamente ai percorsi abilitanti da 36 CFU/CFA in quanto gli stessi sono espressamente riservati ai vincitori del concorso a cattedra che hanno partecipato alla procedura in virtù del requisito dei 24 CFU.
Gli aspiranti docenti che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e che hanno svolto 3 anni di servizio negli ultimi 5 presso le istituzioni scolastiche statali, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale concorrono, potranno semplicemente chiedere la valutazione del loro piano di studi.
Fermo restando che il riconoscimento integrale dei 24 CFU è previsto solo per gli aspiranti docenti iscritti ai percorsi abilitanti da 60 CFU/CFA.
I candidati del Concorso straordinario ter che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2024 dovranno, in caso di vittoria della procedura, completare i propri crediti formativi attraverso il percorso abilitante da 36 CFU/CFA durante l’anno accademico 2024-2025.
In questo caso non sarà possibile il riconoscimento integrale dei 24 CFU, ma – una volta iscritti ai percorsi abilitanti da 60 CFU/CFA – sarà possibile richiedere una valutazione del proprio piano di studi.
In alternativa, si possono seguire i percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA per accedere al concorso a cattedra previsto in autunno. Per poi integrare i 30 CFU/CFA mancanti dopo l’eventuale superamento della procedura.