Al termine di un incontro tra le organizzazioni sindacali del comparto scuola e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, resosi necessario per discutere di alcuni importanti dettagli relativi alle tabelle di valutazione dei titoli del concorso PNRR2, la delegazione del sindacato Gilda degli insegnanti ha annunciato l’imminente pubblicazione di una serie di FAQ.
|
|
Le tabelle di valutazione dei titoli e i percorsi abilitanti
Le domande di partecipazione al Concorso scuola 2024, così come precisato dal relativo bando, potranno essere inoltrate (in modalità esclusivamente telematica) fino alle ore 23:59 del 30 dicembre.
Intanto, tuttavia, i sindacati hanno ritenuto necessario chiedere un confronto con il MIM per definire alcuni aspetti relativi alle tabelle di valutazione dei titoli e per garantire una maggiore trasparenza e comprensione ai candidati.
Le nuove FAQ, che saranno rese disponibili a breve, si baseranno sulle precedenti pubblicate durante il concorso PNRR1, con l’aggiunta di chiarimenti specifici per il concorso PNRR2 e per i nuovi percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU/CFA.
Nello specifico, il Ministero si è impegnato a rispondere alle principali questioni sollevate dai candidati e ad adottare specifiche interpretazioni relative alle tabelle di valutazione dei titoli.
PNRR2: le FAQ del MIM
Così come anticipato dal sindacato Gilda degli insegnanti sul proprio sito, nel corso dell’incontro si è convenuto di dare le seguenti interpretazioni alla tabella:
- i percorsi abilitanti da 30 o 60 CFU derivanti dal contingente a numero chiuso previsto dalle singole università, saranno considerati alla stregua di un percorso abilitante selettivo e verranno valutati come tali 12,5 punti al punto A.1.2;
- i percorsi abilitanti da 30 CFU conseguiti al di fuori del contingente a numero chiuso e riservati a chi fosse già abilitato o specializzato, saranno considerati percorsi abilitanti non selettivi e valutati 5 punti al punto A.1.3;
- per gli ITP qualsivoglia percorso abilitante, senza distinzione tra selettivi o meno, verrà valutato 5 punti secondo A.3.2;
- per i soli ITP, potrà essere valutata 6,25 punti un’ulteriore abilitazione specifica come previsto dal punto B.1.1;
- il superamento delle prove concorsuali del PNRR1 verrà valutato al pari di qualsiasi concorso ordinario 12,5 punti ( B.4.1) anche per gli idonei che, non essendo inseriti in nessuna graduatoria, dovranno autodichiarare il superamento delle prove inserendo nella domanda la data di pubblicazione della graduatoria;
- va da se che se la graduatoria non sarà pubblicata entro la data di scadenza della domanda, non sarà possibile beneficiare di questo punteggio anche per coloro che avessero concluso le proprie prove concorsuali
Tuttavia, il sindacato guidato dal Coordinatore Nazionale Vito Carlo Castellana ha precisato che le FAQ conterranno anche altri aspetti che già erano stati evidenziati in occasione del Concorso straordinario ter (PNRR1), quali ad esempio:
- la possibilità di farsi riconoscere il servizio prestato senza titolo purché, al momento della domanda, si sia acquisito il titolo richiesto;
- le certificazioni linguistiche o informatiche che, per essere valutate, devono essere state rilasciate da un ente accreditato al momento del rilascio e rientrare nel limite temporale di validità delle certificazioni stesse;
- la precisazione che il 15% di posti riservati per legge a chi ha effettuato il servizio civile universale non riguarda in nessun modo qualsiasi altra tipologia di servizio civil