Novità DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: ecco il PDF

Novità DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale ecco il PDF

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso DPCM 60 CFU. Sebbene con oltre un anno di ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti, il testo definitivo del fondamentale decreto attuativo ha finalmente visto la luce.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 relativo alla “definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” è stato, infatti, pubblicato ieri, 25 settembre, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224

E adesso è finalmente tutto pronto per l’avvio dei nuovi percorsi di formazione iniziale abilitante.

Il nuovo sistema di reclutamento dei docenti non riguarderà, tuttavia, gli aspiranti docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria, per i quali resterà tutto invariato. 

Il cosiddetto DPCM 60 CFU rappresenta un elemento indispensabile ai fini della piena attuazione della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (DL 36/2022 convertito in legge n. 79/2022), fortemente voluta e sostenuta prima dall’ex Ministro Bianchi e poi confermata anche dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.  

Il DPCM 60 CFU

Il compito principale dell’importante decreto attuativo sarà quello di disciplinare il nuovo percorso formativo abilitante da 60 CFU/CFA nel rispetto di quanto stabilito dal PNRR.

Nel dettaglio, il DPCM 60 CFU definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole Secondarie di primo e secondo grado. E determina i criteri e i contenuti dell’offerta formativa, i requisiti dei centri multidisciplinari, le modalità organizzative, i costi massimi a carico degli interessati, i criteri e le modalità di svolgimento della prova finale, al fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola Secondaria di primo e secondo grado, per le relative classi di concorso. 

Finiscono, invece, in soffitta i “vecchi” 24 CFU. Come vedremo più avanti, è stato possibile conseguire questi ultimi solo fino al 31 ottobre 2022. E, allo stesso modo, sarà possibile utilizzarli per partecipare ai Concorsi a cattedra solo fino al 31 dicembre 2024.    

Riforma BIanchi: come cambia il reclutamento dei docenti

Dal 1° gennaio 2025, infatti, per diventare docenti sarà indispensabile completare un percorso universitario/accademico di formazione iniziale abilitante di 60 CFU/CFA. Si tratta, nello specifico, di Crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche.

Il percorso di formazione abilitante (60 CFU) potrà essere svolto durante il percorso di studi, in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo o, in alternativa, dopo aver ottenuto la laurea.

Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti e dal DPCM 60 CFU, il nuovo percorso di reclutamento degli aspiranti docenti è, pertanto, il seguente:

  • laurea magistrale (triennale per ITP) + percorso di abilitazione di 60 CFU/CFA + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.

Novità DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: i requisiti

La grande novità della Riforma Bianchi è, come dicevamo, l’introduzione dei 60 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche. Se, dunque, per la scuola dell’Infanzia e Primaria non cambierà nulla, gli aspiranti docenti della scuola Secondaria di primo e secondo grado dovranno necessariamente conseguire i 60 CFU al posto dei precedenti 24 CFU.  

Il percorso abilitante 60 CFU/CFA è riservato a laureati, diplomati ITP (fino al 31 dicembre 2024) e a studenti iscritti a corsi universitari che conducono a titoli idonei all’insegnamento che abbiano già acquisito almeno 180 CFU: 

Percorso CFUDestinatariRequisiti
60 CFULaureati
ITPDiploma fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025: laurea
Studenti in corsi di studi per insegnantiAcquisizione di almeno 180 CFU

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: i percorsi di formazione abilitante

I percorsi di formazione abilitante saranno organizzati direttamente dagli Atenei attraverso i Centri universitari di formazione iniziale e in stretta relazione con il sistema scolastico. 

Il percorso di formazione iniziale, di selezione e prova, in cui si articola il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato dei docenti, è complessivamente volto a sviluppare e accertare le competenze e le capacità dei docenti abilitati. 

Lo stesso prevede, inoltre, anche un tirocinio diretto da svolgersi nelle scuole (20 CFU). Obbligatoriamente, inoltre, 10 CFU dovranno essere conseguiti nell’area pedagogica.

Ad ogni modo, prima di ottenere l’abilitazione, l’aspirante docente dovrà superare una prova finale che prevede anche una lezione simulata con l’utilizzo delle tecnologie digitali multimediali.

Differenze tra 24 e 60 CFU

A differenza di quanto accaduto finora con i 24 CFU, il nuovo iter formativo accademico/universitario sarà strutturato e condotto in base alle classi di concorso corrispondenti. Ciò implica che, a differenza dei programmi per i 24 CFU (che erano di natura trasversale), questi programmi saranno specifici, almeno in parte, per ciascuna classe di concorso.

In dettaglio, oltre alle materie trasversali applicabili a diverse classi di concorso, saranno inclusi corsi specifici per la disciplina di riferimento. Oltre a un tirocinio diretto da effettuarsi per la classe di concorso pertinente.

Da precisare che i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado sono soggetti all’accreditamento iniziale e periodico, con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, adottato su parere conforme dell’ANVUR, sulla base dei requisiti e della procedura di cui all’articolo 4 del DPCM.

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: la fase transitoria

Ad ogni modo, il passaggio al nuovo percorso di reclutamento dei docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado avverrà in maniera graduale. 

E’, infatti, prevista una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024 che prevede alcune eccezioni e, soprattutto, l’istituzione di percorsi abbreviati da 30 e 36 CFU/CFA.  

Durante la fase transitoria, si aprono nuove opportunità per gli aspiranti docenti che desiderano partecipare ai Concorsi a cattedra. I requisiti per l’ammissione sono differenziati rispetto alla norma, offrendo la possibilità di accedere alle selezioni in modi alternativi.

La prima opzione prevede il possesso del titolo di studio richiesto per la specifica classe di concorso, accompagnato da un totale di 30 CFU/CFA

In alternativa, è possibile partecipare ai concorsi con un totale di 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022

In entrambi i casi, tuttavia, sarà poi necessario integrare i crediti mancanti durante il primo anno di assunzione in prova con contratto a tempo determinato. 

Da sottolineare, inoltre, che ai concorsi a cattedra potranno partecipare anche i docenti che hanno prestato servizio per almeno tre anni nelle scuole statali nei cinque anni precedenti. È importante, però, notare che almeno uno di questi tre anni di servizio deve essere stato svolto nella specifica classe di concorso per cui si partecipa.

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: il percorso abilitante da 60 CFU

Il percorso formativo abilitante da 60 CFU/CFA sarà così strutturato:

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica10
– 15 CFU/CFA di tirocinio diretto
– 5 CFU/CFA di tirocinio indiretto

3 dei 20 CFU/CFA riservati alle attività formative relative all’inclusione scolastica
20
Formazione inclusiva delle persone con BES3
Disciplina di area linguistico-digitale3
Disciplina psico-socio-antropologiche4
Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)16
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la secondaria2
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica2

Presenza minima e modalità telematica dei percorsi abilitanti da 60 CFU

Per accedere all’esame finale dei programmi di formazione iniziale, è richiesta una presenza minima del 60% alle attività formative. 

I programmi possono essere svolti interamente in presenza o, ad eccezione delle attività di tirocinio e di laboratorio, tramite modalità telematiche, purché non superino il 20% del totale.

Ad ogni modo, con l’approvazione del Decreto PA bis per i soli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi abilitanti possono essere svolti in modalità telematica sincrona fino al 50% del totale. Ad eccezione, ovviamente, delle attività di tirocinio e di laboratorio

Questa misura transitoria è stata introdotta a causa della necessità di gestire un afflusso di candidati altrimenti insostenibile dovuto all’introduzione del nuovo sistema di formazione e all’obiettivo PNRR delle 70.000 assunzioni.

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: struttura dei percorsi formativi abilitanti 

L’iter formativo accademico e universitario è strutturato e condotto in base alle classi di concorso corrispondenti. Ciò implica che, a differenza dei programmi per i 24 CFU (che erano di natura trasversale), questi programmi saranno specifici, almeno in parte, per ciascuna classe di concorso.

In dettaglio, oltre alle materie trasversali applicabili a diverse classi di concorso, saranno inclusi corsi specifici per la disciplina di riferimento. Oltre a un tirocinio diretto da effettuarsi per la classe di concorso pertinente.

Ad ogni modo, il percorso abilitante da 60 CFU entrerà in vigore a pieno regime solo a partire dal 1° gennaio 2025. Fino ad allora, infatti, è prevista una fase transitoria durante la quale sarà ancora possibile utilizzare i “vecchi” 24 CFU (purché conseguiti entro il 31 ottobre 2002). Allo stesso tempo, saranno attivati percorsi da 30 e 36 CFU.

Le 5 diverse tipologie di percorsi della Riforma Bianchi:

  1. 60 CFU: entreranno a pieno regime nel 2025, dato che da quel momento l’abilitazione sarà un requisito d’accesso imprescindibile per partecipare ai concorsi.
  1. 30 CFU: destinati a docenti già abilitati o specializzati in un’altra classe di concorso o grado di istruzione.
  1. 30 CFU, riservati a docenti con 3 anni di servizio nelle scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso, e a coloro che hanno superato la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.
  1. 30 CFU, per i neolaureati o per coloro che non hanno ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (validi per l’accesso ai concorsi fino alla fine del 2024), con ulteriori crediti da integrare in caso di vittoria in un concorso.
  1. 30 o 36 CFU/CFA, per coloro che si candidano ai concorsi senza essere già abilitati. Questi programmi si rivolgono a diverse categorie di docenti che partecipano al concorso senza aver ottenuto l’abilitazione. Nello specifico, sono previste tre ulteriori tipologie di percorsi post-concorso:  

  • da 30 CFU/CFA per chi si candida con il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni nella scuola statale, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si partecipa;
  • da 30 CFU/CFA per chi partecipa al concorso con solo 30 CFU/CFA;
  • da 36 CFU/CFA per chi si candida con il titolo di accesso + 24 CFU ottenuti entro il 31 ottobre 2022.

DPCM 60 CFU: l’esame finale

L’esame finale del percorso universitario e accademico comprende una prova scritta e una lezione simulata, che valutano l’acquisizione delle competenze professionali delineate nel Profilo dell’allegato A. 

La prova scritta consiste in un’analisi critica breve di episodi, casi, situazioni e problemi emersi durante il tirocinio diretto e indiretto del percorso di formazione iniziale. E serve a verificare le competenze acquisite dal tirocinante nelle attività svolte in classe e nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare enfasi sulle attività di laboratorio e sulla conoscenza delle materie psicopedagogiche.

La lezione simulata – della durata massima di 45 minuti – prevede la progettazione (anche tramite tecnologie digitali multimediali) di un’attività didattica innovativa. Illustrando le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche fatte in relazione al percorso di formazione iniziale per la specifica classe di concorso.

La commissione esaminatrice dell’esame finale sarà composta da due professori universitari o docenti delle Istituzioni AFAM membri del consiglio didattico, uno dei quali ricoprirà anche il ruolo di presidente. Faranno, inoltre, parte della commissione anche un membro designato dall’USR e un esperto esterno di formazione nelle materie pertinenti al percorso abilitante, selezionabile anche tra i tutor.

La commissione esaminatrice avrà la facoltà di assegnare un punteggio massimo di 10 alla prova scritta e 10 alla lezione simulata. L’esame finale è considerato superato se il candidato ottiene almeno 7/10 sia nella prova scritta che nella lezione simulata. 

Una volta superato l’esame finale l’aspirante docente otterrà l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso corrispondente.

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: riconoscimento dei crediti universitari e accademici

In merito all’obiettivo di raggiungere i 60 CFU/CFA, possono essere considerati validi:

  • i 24 CFU/CFA ottenuti in base al sistema normativo precedente entro il 31 ottobre 2022, con la condizione imprescindibile di aver acquisito almeno 10 CFU/CFA derivanti da tirocinio diretto.

Secondo le linee guida per il riconoscimento dei crediti di cui all’Allegato B del DPCM 60 CFU, saranno ritenuti validi i crediti coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (Allegato A). 

Più nel dettaglio:

  • è possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici, purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’allegato A. L’individuazione dei crediti formativi da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell’attestazione e dell’eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti; 
  • in ogni caso, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso; 
  • analogamente, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto; 
  • il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015; 
  • nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale; 
  • il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5. 

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: percorsi 30 CFU/CFA per chi vuole conseguire un’altra abilitazione

I docenti che hanno già ottenuto un’abilitazione per una determinata classe di concorso o per un diverso grado di istruzione, così come coloro che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno, potranno conseguire un’altra abilitazione in ulteriori classi di concorso o gradi di istruzione. 

Ciò sarà possibile, ovviamente, a condizione che possiedano i titoli di studio necessari per la classe di concorso di interesse. Per raggiungere questo obiettivo, sarà necessario acquisire:

  • 30 CFU/CFA nell’ambito di un percorso universitario e accademico di formazione iniziale, specificatamente dedicato alle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle materie di riferimento.

A seguito dell’intervento del Decreto Legge PA bis, sono state apportate alcune modifiche. In particolare, i 30 CFU nelle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento possono essere acquisiti anche attraverso modalità telematiche sincrone, anche oltre il limite precedentemente stabilito del 20%. Ma solo presso Centri accreditati che offrono percorsi di formazione. 

Inoltre, non sarà più richiesto il tirocinio diretto di 10 CFU.

Ad ogni modo, il contenuto dei 30 CFU/CFA verrà stabilito dai Centri multidisciplinari sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A.

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: percorsi 30 CFU/CFA per i docenti con 3 anni di servizio o per i vincitori del Concorso Straordinario bis

I docenti con una significativa esperienza alle spalle, che abbiano accumulato 3 anni di servizio nelle scuole statali o paritarie nell’arco degli ultimi cinque anni, con almeno un anno dedicato alla classe di concorso di interesse, avranno la possibilità di conseguire l’abilitazione attraverso percorsi specifici. 

Lo stesso vale per i candidati che hanno superato il Concorso Straordinario bis

In entrambi i casi l’abilitazione potrà essere conseguita attraverso i percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA.

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: percorsi 30 CFU/CFA prima e dopo il Concorso

Fino al termine del 2024, l’accesso ai concorsi per l’insegnamento sarà possibile anche per chi ha completato solamente 30 CFU/CFA del percorso formativo. 

Tuttavia, coloro che risultano vincitori del concorso, avendo ottenuto solo 30 crediti formativi universitari e accademici, saranno tenuti a completare la formazione iniziale con ulteriori 30 CFU/CFA. Inoltre, dovranno superare la prova finale necessaria all’abilitazione nel loro primo anno di servizio a tempo determinato.

Ad ogni modo, il percorso da 30 CFU/CFA per gli aspiranti docenti che vogliono partecipare al concorso prevede: 

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica4
Tirocinio diretto15
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria2
Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)7
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica2

Allo stesso modo, inoltre, il decreto attuativo definisce anche il percorso da 30 CFU/CFA per i vincitori del concorso:

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica6
Tirocinio indiretto5
Formazione inclusiva delle persone con BES3
Disciplina di area linguistico-digitale3
Disciplina psico-socio-antropologiche4
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria2
Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)7

Percorsi abilitanti per i precari con 3 anni di servizio vincitori di concorso

Il DPCM 60 CFU disciplina anche i percorsi abilitanti per gli insegnanti vincitori di concorso con almeno 3 anni di servizio (anche non continuativi) negli ultimi 5 anni nelle scuole statali. Fermo restando che almeno una annualità deve essere nella specifica classe di concorso per la quale si partecipa.  

Per loro è, infatti, previsto l’obbligo di acquisire i 30 CFU/CFA mancanti durante il primo anno di immissione in servizio a tempo determinato:

Contenuto dei PercorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica4
Formazione inclusiva delle persone con BES3
Discipline di area linguistico-digitale3
Discipline psico-socio-antropologiche3
Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)4
Tirocinio indiretto9
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria 2
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica2

Docenti con i 24 CFU: percorsi abilitanti da 36 CFU/CFA

Per gli aspiranti docenti che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 è prevista la possibilità di partecipare al concorso a cattedra anche in assenza di abilitazione.

Tuttavia, in caso di vittoria del concorso stesso saranno assunti a tempo determinato e dovranno completare la loro formazione iniziale con ulteriori 36 CFU/CFA. Mentre, per ottenere l’abilitazione, dovranno superare una prova scritta e una lezione simulata.

In particolare, il DPCM 60 CFU prevede:

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica3
Tirocinio diretto e indiretto

– 10 CFU/CFA di tirocinio diretto
– 3 CFU/CFA di tirocinio indiretto

3 dei 13 CFU/CFA riservati alle attività formative relative all’inclusione scolastica
13
Discipline di area linguistico-digitale3
Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)13
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria2
Discipline relative all’acquisizione di competenze nella legislazione scolastica2

DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale: i costi dei percorsi abilitanti

Il DPCM 60 CFU stabilisce anche il costo massimo dei percorsi di formazione abilitante, che oscillerà tra i 2.000 e i 2.500 euro. 

Nello specifico: 

Tipologia di percorsoCosto massimo
Percorsi da 60 CFU/CFA2.500 euro
Percorsi abbreviati per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU2.000 euro
Percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso2.000 euro
Svolgimento della prova finale150 euro

Il decreto prevede, tuttavia, che i costi massimi vengano aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito. 

Tempistica del percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU

Il DPCM 60 CFU, tenendo conto sia della fase di implementazione della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti che della fase transitoria, fissa anche la data di conclusione dei percorsi formativi abilitanti da 30 e 60 CFU/CFA: 

  • 30 CFU/CFA entro il 28 febbraio 2024;
  • 60 CFU/CFA entro il 31 maggio 2024.

SCARICA il PDF del DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023)

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