Percorsi abilitanti (60 CFU), tutto quello che bisogna sapere

Percorsi abilitanti (60 CFU), tutto quello che bisogna sapere

La legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) ha introdotto l’attivazione di percorsi di formazione mirati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. 

Questi percorsi sono organizzati e svolti in ambito universitario e accademico, e sono specifici per le diverse classi di concorso. A differenza dei 24 CFU che avevano, di contro, un carattere trasversale. 

Ecco, quindi, che – in aggiunta alle discipline trasversali – per ogni classe di concorso saranno previsti insegnamenti specifici correlati alla disciplina di riferimento. Inoltre, sarà necessario svolgere un tirocinio diretto specifico per la classe di concorso, il quale fornirà un’esperienza pratica e diretta nell’ambito dell’insegnamento relativo alla classe stessa.

È, pertanto, utile soffermarsi sui requisiti d’accesso ai 60 CFU, sulla struttura dei corsi e sulle modalità di erogazione degli stessi. Nonché sulla percentuale di assenze e sulla prova finale. 

La struttura dei percorsi abilitanti

La struttura dei contenuti dei percorsi abilitanti, stabilita dal DPCM 60 CFU di prossima pubblicazione, sarà la seguente:

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica10
Tirocinio diretto specifico per la classe di concorso, con un impegno in presenza di almeno dodici ore per ogni CFU o CFA di tirocinio15
Tirocinio indiretto5
Formazione inclusiva delle persone con BES3
Disciplina di area linguistico-digitale3
Disciplina psico-socio-antropologiche4
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento18
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica2

Percorsi abilitanti: il tirocinio

Il tirocinio, che prevede la supervisione di tutor, richiede la compilazione e la discussione di un E-portfolio delle competenze professionali acquisite durante il tirocinio. Questo documento evidenzia l’analisi di casi e situazioni problematiche riscontrate nel gruppo-classe durante l’esperienza di tirocinio, e viene riportato nel diario di tirocinio.

Il tirocinio si svolge presso istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, previa accreditazione. L’Ufficio Scolastico Regionale (USR) fornisce annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche accreditate.

Percorsi abilitanti: requisiti di accesso

Possono accedere ai percorsi coloro che possiedono i titoli di studio indicati nell’articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto legislativo. Ovvero coloro che sono in possesso di un titolo di studio che consente di insegnare nella specifica classe di concorso.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 2024 per gli insegnanti tecnico pratici (ITP) sarà sufficiente il diploma di scuola secondaria. Dal 1° gennaio 2025, invece, al termine della fase transitoria, dovranno necessariamente possedere una laurea triennale coerente con l’insegnamento.

Requisiti di accesso per i laureandi

Possono accedere ai percorsi abilitanti anche gli aspiranti docenti che sono regolarmente iscritti a corsi di studio finalizzati al conseguimento dei titoli di studio richiesti dall’articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto legislativo. 

Per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, l’accesso ai percorsi è, tuttavia, subordinato al conseguimento di almeno 180 CFU.

Percorsi abilitanti: come avviene l’accesso ai corsi?

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) stimerà e comunicherà al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) il fabbisogno di docenti (per tipologia di posto e classe di concorso) del sistema nazionale di istruzione per il triennio successivo. Inclusi scuole paritarie e percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, nonché le scuole italiane all’estero in base alla tipologia di posti e alle classi di concorso. 

L’obiettivo è quello di garantire che il sistema di formazione iniziale dei docenti generi un numero adeguato di abilitati, in modo da garantire la selettività delle procedure concorsuali in maniera uniforme tra le diverse regioni.

Nel caso in cui il numero di domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso superi il livello sostenibile stabilito, le università e le istituzioni AFAM potranno pianificare a livello locale l’accesso a tali percorsi secondo le modalità individuate dal MUR.

Per i primi tre cicli dei percorsi, i docenti che attualmente lavorano con contratti presso scuole statali o paritarie o nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali potranno accedere ai percorsi relativi alla classe di concorso di loro interesse nei limiti delle riserve di posti

Al momento, la bozza del DPCM prevede una riserva del 40% dei posti per il primo ciclo, mentre per il secondo e il terzo ciclo sarà del 30%.

Percentuale di presenza e assenza

Per poter accedere alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale è richiesta una presenza minima del 60% alle attività formative.

La presenza costante durante le attività formative consente, infatti, ai partecipanti di beneficiare appieno dell’esperienza didattica e di sviluppare una solida base di conoscenze e competenze.

Modalità di erogazione dei percorsi abilitanti

I percorsi di formazione possono essere svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dal tirocinio e dai laboratori, con modalità telematiche che non superino il 20% del totale.

Tuttavia, il Decreto PA Bis ha previsto che per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, ad eccezione del tirocinio e dei laboratori, con modalità telematiche, sincrone, ma comunque non superiori al 50% del totale.

Il regime transitorio in questione è finalizzato a gestire l’introduzione del nuovo sistema di formazione. In modo da rispettare il target di assunzioni previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede 70.000 immissioni in ruolo entro il 2024.

Allo stesso tempo, però, mira anche ad agevolare i vincitori dei concorsi che devono acquisire l’abilitazione, consentendo loro di integrare i CFU/CFA mancanti durante il periodo di contratto annuale a tempo determinato.

Svolgimento della prova finale

La prova finale del percorso formativo comprende una prova scritta e una lezione simulata, che valutano l’acquisizione delle competenze professionali (Allegato A della bozza del DPCM 60 CFU).

La prova scritta consiste in un’analisi critica sintetica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatesi durante il tirocinio diretto e indiretto svolto nel percorso di formazione iniziale. L’obiettivo è accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell’attività svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare. Con particolare enfasi sulle attività di laboratorio e sull’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.

La lezione simulata, invece, ha una durata massima di quarantacinque minuti e richiede la progettazione, anche mediante l’uso di tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa. Comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche relative al percorso di formazione iniziale specifico per la classe di concorso considerata.

La commissione giudicatrice assegna un massimo di dieci punti sia alla prova scritta che alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato raggiunge un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta e 7/10 nella lezione simulata.

Una volta superata la prova finale, si acquisisce l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.

Percorsi abilitanti: riconoscimento dei 24 CFU

Per quanto riguarda il conseguimento dei CFU o CFA:

  • vengono riconosciuti 24 CFU o CFA ottenuti in base al precedente ordinamento, con un requisito minimo di 10 CFU o CFA di tirocinio diretto;
  • i CFU e CFA conseguiti nei corsi di laurea universitari o accademici, se coerenti con il Profilo definito nell’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le Linee guida specificate nell’allegato B del decreto.

Costi dei percorsi abilitanti

I costi dei percorsi oscilleranno tra i 2.000 e i 2.500 euro. Le disposizioni contenute all’interno della bozza del DPCM prevedono, infatti: 

Tipologia di percorsoCosto massimo
Percorsi da 60 CFU/CFA2.500 euro
Percorsi abbreviati per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU2.000 euro
Percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso2.000 euro

SCARICA la bozza DPCM 60 CFU

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