Il periodo di prova rappresenta una fase cruciale per il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) neoassunto a tempo indeterminato. Durante questo intervallo, sia il dipendente che l’amministrazione possono valutare la reciproca idoneità al ruolo e all’ambiente lavorativo.
Le normative che regolano questo periodo sono delineate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca, con l’ultima revisione significativa avvenuta nel 2024.
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SOMMARIO
ToggleDurata del periodo di prova in base al profilo professionale
La durata del periodo di prova per il personale ATA varia in funzione del profilo professionale di appartenenza, come specificato nell’articolo 62 del CCNL 2024:
- Collaboratori e Operatori: 2 mesi
- Assistenti: 4 mesi
- Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex DSGA): 6 mesi
Una suddetta struttura temporale consente di adattare il periodo di valutazione alle diverse responsabilità e competenze richieste per ciascun ruolo.
Degna di nota è la novità introdotta con il CCNL 2024 che riguarda l’estensione del periodo di prova per i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), passato da 4 a 6 mesi, riconoscendo la complessità e l’importanza strategica di questa posizione.
Gestione delle assenze per malattia durante il periodo di prova
Le assenze per malattia durante il periodo di prova sono disciplinate con attenzione per garantire un equilibrio tra il diritto alla salute del dipendente e le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica.
In particolare, l’articolo 62 del CCNL 2024 stabilisce che il periodo di prova viene sospeso in caso di assenza per malattia o per altri motivi previsti dalla legge o dal contratto stesso. Ciò significa che il conteggio del periodo di prova riprende al rientro in servizio del dipendente, considerando solo il servizio effettivamente prestato.
È importante notare che, in caso di malattia, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di sei mesi. Trascorso questo periodo, l’amministrazione ha la facoltà, ma non l’obbligo, di risolvere il rapporto di lavoro.
La decisione deve essere ponderata attentamente dal dirigente scolastico, che assume la responsabilità delle conseguenze derivanti dalla scelta effettuata.
Inoltre, il contratto prevede che le assenze riconosciute come causa di sospensione del periodo di prova siano soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. Questo assicura una parità di trattamento tra il personale in fase di valutazione e quello già confermato in ruolo.