Supplenze temporanee sui posti ex LSU

Supplenze temporanee sui posti ex LSU

Ci sono importanti novità per quanto concerne il personale ATA. Infatti, il MI ha autorizzato le supplenze temporanee sui posti ex LSU.

Il Ministero dell’Istruzione si è espresso in merito tramite la Nota n. 50522 del 24 agosto 2023. La stessa ha come oggetto Conferimento contratti di supplenza sui posti eventualmente residuati all’esito della selezione.

Come afferma la FLC CGIL sul proprio sito, la terza procedura di assunzione è attualmente in fase di definizione. Si prevede, inoltre, che sarà completata solo nei prossimi mesi.

Nel frattempo, le scuole avranno la possibilità di coprire immediatamente 590 posizioni. Queste ultime sono rivolte ai collaboratori scolastici tramite contratti di supplenza temporanea.

Cosa sono le supplenze temporanee sui posti ex LSU?

La Nota relativa alle supplenze temporanee prese in esame parla chiaro. Essa fornisce le indicazioni relative al conferimento di supplenze sui posti del personale ATA.

Gli stessi devono essere eventualmente residuati all’esito della procedura di cui all’articolo 58, comma 5-sexies, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69.

La normativa consente, quindi, la temporanea occupazione dei posti rimanenti dopo la procedura prevista dall’articolo 58, comma 5-sexies. Tutto ciò ha come scopo quello di assicurare un normale svolgimento delle attività didattiche in condizioni igienico-sanitarie adeguate.

Al medesimo tempo, però, si attende lo sviluppo della fase successiva di assunzione prevista nel comma 5-septies.

Durata delle supplenze ATA

Anche la durata delle supplenze temporanee sui posti ex LSU è essenziale. Secondo quanto stabilito nella comunicazione MI, le posizioni in questione saranno valide fino alla conclusione dell’anno scolastico.

Il tutto si promulga, dunque, fino al 30 giugno 2023. Tale data rappresenta il termine ufficiale delle attività didattiche.

Va notato, però, che esiste la possibilità di interrompere anticipatamente tali contratti. Ovviamente, ciò deve avvenire in conformità con le disposizioni della clausola di risoluzione prevista.

SCARICA LA NOTA N. 50522 DEL 24 AGOSTO 2023

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