Tabelle valutazione titoli Concorso straordinario ter

Tabelle valutazione titoli Concorso straordinario ter

Le tabelle di valutazione dei titoli del Concorso straordinario ter 2023 sono indubbiamente uno strumento fondamentale per gli aspiranti docenti che stanno partecipando alla procedura.

E lo scopo di questo articolo è, appunto, quello di fornire un valido supporto ai candidati nell’interpretazione delle tabelle in questione al fine di evitare omissioni e/o errori che potrebbero compromettere il risultato della procedura concorsuale. 

Ricordiamo che i posti disponibili sono ben 44.654. Di questi, 30.216 (di cui 21.101 su posto comune e 9.115 su sostegno) erano già stati autorizzati con il decreto 3 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 settembre con il quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, avevano autorizzato il MIM ad avviare l’iter relativo alla procedura concorsuale. 

Gli ulteriori 14.438 posti integrativi (di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno) sono stati, invece, autorizzati attraverso il DPCM del 15 dicembre 2023.

Concorso Straordinario ter 2023: quali sono i requisiti d’accesso?

Prima di soffermarci sugli aspetti legati alle tabelle di valutazione dei titoli del Concorso straordinario ter, facciamo un rapido riepilogo dei requisiti d’accesso necessari per partecipare alla selezione:   

  • 3 anni di servizio (di cui uno specifico nella classe di concorso per cui si partecipa) negli ultimi 5 anni presso le scuole statali;
  • oppure 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Ai candidati, tuttavia, sarà richiesto anche il possesso di uno dei seguenti titoli:

Scuola dell’Infanzia e Primaria:

  • laurea abilitante in Scienze della formazione primaria;
  • diploma di abilitazione magistrale o diploma sperimentale a indirizzo linguistico (conseguito entro il 2001/2002).
  • titolo di specializzazione sul sostegno (anche con riserva di riconoscimento).

Scuola Secondaria di primo e secondo grado:

  • laurea di accesso alla classe di concorso;
  • oppure diploma per ITP;
  • oppure il titolo di specializzazione per i posti di sostegno (anche con riserva di riconoscimento). 

Tabelle valutazione titoli Concorso straordinario ter: la riserva di posti

L’articolo 9, comma 1, dei rispettivi bandi del Concorso straordinario ter stabilisce che le Graduatorie di merito regionali saranno redatte tenendo conto delle quote di riserva di cui all’art. 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023. 

I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 % per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti

La riserva in questione vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. 

Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto

La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.

Valutazione titoli Concorso straordinario ter: i titoli culturali

Nell’ambito del Concorso straordinario ter, vengono riconosciuti come titoli culturali i servizi didattici svolti sia nelle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, sia statali che paritarie. Purché pertinenti al posto o alla classe di concorso per cui si intende partecipare. Questa valutazione include anche l’esperienza acquisita nei percorsi di istruzione e formazione. A condizione che il servizio svolto sia direttamente correlato alla tipologia di posto o agli insegnamenti specifici della classe di concorso in questione.

Ulteriormente, si considerano validi anche i servizi eseguiti in conformità con le disposizioni del comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (e sue successive conversioni e modifiche dalla legge 24 novembre 2009, n. 167). Nonché quelli definiti dal comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128).

Dichiarazione dei titoli di servizio

Nella procedura di candidatura, i partecipanti devono specificare il tipo di titolo di servizio nella sezione dedicata. E al riguardo ci sono due categorie principali da considerare:

La prima categoria è il “Titolo valido ai fini dell’accesso“. Questa sezione deve essere compilata obbligatoriamente se, nella sezione “Classe di concorso e titolo di accesso”, il candidato ha optato per “Titolo di studio” come suo titolo di accesso. È importante notare che l’accesso basato esclusivamente su un titolo di studio è condizionato dall’avere almeno 3 anni di esperienza di insegnamento. Di cui almeno uno specifico per la classe di concorso selezionata.

La seconda categoria è “Altri titoli di servizio“. Qui, i candidati devono inserire qualsiasi altro servizio didattico prestato. Questi servizi possono essere utili sia per la riserva di posti che per la valutazione come titoli culturali nel contesto del processo concorsuale.

Quali sono i servizi validi come requisito d’accesso?

Per quanto riguarda i servizi indicati come “Titolo valido ai fini dell’accesso” bisogna, tuttavia, chiarire che:

  • gli unici anni scolastici valutabili sono quelli compresi tra il 2018/19 e il 2022/23;
  • nello stesso anno scolastico, è possibile dichiarare più periodi di servizio, anche se non consecutivi. Ma un anno scolastico sarà considerato valido ai fini del requisito di accesso se la somma dei periodi di servizio raggiunge un totale di 180 giorni;
  • un anno scolastico è valido per il requisito di accesso se il servizio è stato prestato continuativamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
  • i periodi di servizio possono coincidere solo se gli stessi sono stati effettuati in classi di concorso differenti;
  • il sistema verifica che almeno un anno di servizio sia stato espletato nella classe di concorso per la quale si concorre;
  • il candidato soddisfa il requisito di accesso solo se riesce a dimostrare 3 anni di servizio, anche non consecutivi;
  • non è necessario ripetere la dichiarazione di tali servizi nella sezione “altri titoli di servizio”. Questo perché i servizi, se pertinenti alla classe di concorso per cui si concorre, verranno automaticamente considerati e valutati anche come titoli culturali. Pertanto, una singola dichiarazione in questa sezione è sufficiente per assolvere entrambe le finalità di valutazione.

Valutazione titoli Concorso straordinario ter: gli ulteriori titoli di servizio

Per quanto riguarda, a sua volta, i servizi indicati come “Altro titolo di servizio” bisogna, invece, chiarire che:

  • i periodi di servizio possono coincidere solo se gli stessi sono stati effettuati in classi di concorso differenti;
  • per essere considerati validi ai fini della valutazione, la durata complessiva dei servizi prestati all’interno di un anno scolastico deve raggiungere almeno 180 giorni. Salvo nel caso di servizi che rientrano nelle disposizioni dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e sue successive modifiche;
  • i servizi svolti nei Centri di formazione professionale (CFP) sono valutabili solo se prestati a partire dall’anno scolastico 2008/2009. Mentre quelli antecedenti non sono considerati;
  • i servizi effettuati nei Progetti – art.1 comma 3 – D.L. 134/2009 e nei Progetti – art.5 comma 4 bis – sono valutabili solo a partire, rispettivamente, dagli anni scolastici 2008/2009 e 2012/2013;
  • i servizi svolti nelle scuole paritarie sono considerati validi solo se prestati a partire dall’anno scolastico 2000/2001;
  • per quanto riguarda i servizi prestati su specifiche classi di concorso (AAAA, EEEE, ADAA, ADEE, EEEM e RELI), questi sono valutabili solo a partire dall’anno scolastico 2013/14. Inoltre, per determinare il diritto alla riserva di posti del 30%, il sistema verificherà la presenza di almeno 3 anni di servizio negli ultimi 10 anni. Di cui almeno uno specifico per la classe di concorso/tipo di posto di sostegno. Si noti che solo il servizio “specifico” è valutato come “titolo culturale”;
  • è possibile includere i servizi prestati nelle scuole paritarie come titoli culturali, a condizione che rispettino determinati criteri. Ovvero se sono stati erogati nella stessa classe di concorso per cui si partecipa al concorso e se hanno una durata di almeno 180 giorni, anche se non consecutivi. Oppure se sono stati svolti in modo ininterrotto a partire dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini. Tuttavia, è importante sottolineare che tali servizi non sono considerati validi ai fini dell’accesso al concorso e della riserva di posti. Per queste specifiche finalità, infatti, vengono presi in considerazione solamente i servizi svolti all’interno delle scuole statali.

Titolo d’accessoRiserva di posti Titoli Culturali
Servizio3 anni di servizio nelle scuole statali negli ultimi 5 anni, di cui uno specifico3 anni di servizio nelle scuole statali negli ultimi 10 anni, di cui uno specificoServizio presso scuole statali e scuole paritarie
Servizio Scuole ParitarieNon valutatoNon valutatoValutato
Servizio nei Centri di formazione professionaleNon valutatoNon valutatoServizio svolto a partire dall’anno scolastico 2008-2009 
Servizi effettuati nei Progetti di cui all’art.1 comma 3 e all’art.5 comma 4 bis del D.L. 134/2009 Non valutatoNon valutatoValutato
Servizio su altra classe di concorsoA patto che almeno 1 sia specifico nella classe di concorso per cui si partecipaA patto che almeno 1 sia specifico nella classe di concorso per cui si partecipaNon valutato

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