Il dirigente scolastico e il procedimento disciplinare nella scuola

Il dirigente scolastico e il procedimento disciplinare nella scuola

Nell’ultimo periodo sono diventate di pubblica rilevanza alcune situazioni disciplinari in ambito scolastico, relative al procedimento disciplinare nella scuola e alle sanzioni irrogate al personale scolastico.

Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto legislativo 165/2001, la Pubblica Amministrazione ha la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Le relazioni lavorative sono definite tramite i contratti e, quindi, anche la responsabilità disciplinare, intesa come violazione dei doveri propri dello status di dipendente pubblico, è definita nei rispettivi CCNL. 

Anche se il procedimento di definizione del “codice disciplinare” è stato definito solo per il personale dirigente e ATA, mentre per il personale docente esistono esclusivamente i riferimenti presenti nel Testo Unico (Decreto legislativo 297/1994). 

Un fatto che ha creato innumerevoli contenziosi di fronte al Giudice del lavoro in materia di legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate dai dirigenti scolastici ai docenti.

Il dirigente scolastico e il procedimento disciplinare nella scuola

L’attivazione della procedura finalizzata alla definizione di un provvedimento disciplinare, infatti, è competenza specifica del dirigente scolastico. In attuazione delle previsioni del Decreto legislativo 150/2009 e nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica 62/2013) integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione (Decreto Ministeriale 525/14).

L’irrogazione delle sanzioni deve rispettare i principi di proporzionalità, legittimità, contraddittorio, correttezza e rispetto dei tempi e progressività.

I principi generali di riferimento che costituiscono il background per le specifiche sanzioni sono i seguenti:

  • doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta;
  • divieto uso della posizione e dei poteri pubblici per finalità diverse; 
  • obbligo di astenersi in caso di conflitto di interesse; 
  • divieto di uso a fini privati delle informazioni; 
  • divieto di comportamenti lesivi degli interessi e dell’immagine della Pubblica Amministrazione;
  • rispetto e cooperazione con colleghi e utenti;
  • divieto di chiedere, sollecitare, accettare regali; 
  • divieto di appartenenza ad associazioni e organizzazioni che possano interferire con lo svolgimento delle attività di ufficio (dovere di comunicazione); 
  • divieto di conflitto di interessi (obbligo di comunicazione); 
  • obbligo di segreto d’ufficio; 
  • divieto di violazione di tutte le norme relative alla prevenzione della corruzione.

Nello specifico, il CCNL 2016-2018 prevede i seguenti obblighi per il personale docente e ATA, su cui il dirigente scolastico ha il dovere di vigilare:

  • servire la Repubblica con impegno e responsabilità;
  • rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
  • favorire rapporti di fiducia tra amministrazione e cittadini;
  • collaborazione con diligenza;
  • fornire al cittadino tutte le informazioni cui ha titolo;
  • rispettare orario di lavoro e non assentarsi;
  • non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero nel periodo di malattia/infortunio;
  • eseguire le disposizioni ricevute;
  • avere cura di locali, mobili, oggetti, ecc.;
  • dare tempestivo avviso di malattia;
  • comunicare variazioni residenza;
  • comunicare provvedimenti di rinvio a giudizio.

Il procedimento disciplinare nella scuola: sanzioni per il personale docente

Riferimenti: DLgs 297/1994, 492 – 499 e DLgs 165/2001 art. 55 bis

  1. Avvertimento scritto (dirigente scolastico): richiamo all’osservanza dei propri doveri.
  1. Censura (dirigente scolastico): mancanze non gravi riguardanti doveri della funzione docente o doveri d’ufficio.
  1. Sospensione dall’insegnamento fino a 1 mese (USR): atti non conformi alle responsabilità e ai doveri e alla correttezza; gravi negligenze; violazione segreto; omissione vigilanza.

La Normativa nazionale prevede che le sanzioni fino a 10 giorni possano essere irrogate dal dirigente della struttura: le diverse sentenze del Giudice del lavoro in ambito scolastico hanno, nei fatti, dichiarato che in assenza di una definizione contrattuale di tale fattispecie non è possibile per i dirigenti scolastici irrogare tali sanzioni.

  1. Sospensione dall’insegnamento da 1 mese a 6 mesi (USR): azioni previste nel caso 3. con maggiore gravità; uso dell’impiego a fini di carattere personale; violazione doveri che pregiudica regolare funzionamento; abuso di autorità.
  1. Sospensione da insegnamento per 6 mesi e utilizzazione in compiti diversi (USR): reati puniti con massimo 3 anni; casi di interdizione temporanea dai pubblici uffici.
  1. Destituzione (USR): atti in grave contrasto con la funzione; attività dolosa che porta grave pregiudizio; illecito uso e distrazione beni della scuola; grave inottemperanza disposizioni legittime commessa pubblicamente; richiesta o accettazione di compensi e benefici in relazione ad affari trattati per servizio; gravi abusi di autorità.
  1. Licenziamento disciplinare (USR): casi specifici previsti dalla Normativa sulla Pubblica Amministrazione

Il procedimento disciplinare nella scuola: sanzioni per il personale ATA

Riferimenti: CCNL 2016-2018

  1. Rimprovero verbale (dirigente scolastico)
  1. Censura (dirigente scolastico)
  1. Multa fino a 4 ore (dirigente scolastico)

Per i seguenti comportamenti con diversa gravità:

  • inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro;
  • condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
  • condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza;
  • negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o  degli strumenti a lui affidati;
  • inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio;
  • rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’amministrazione;
  • insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati;
  • violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’amministrazione, agli utenti o ai terzi.

  1. Sospensione dal servizio fino a 10 giorni (dirigente scolastico)
  • recidiva o particolare gravità nelle mancanze precedenti;
  • assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;
  • ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno;
  • svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico:
  • manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero;
  • atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
  • violazione degli obblighi di vigilanza;
  • violazione del segreto di ufficio;
  • violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nei precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.

  1. Sospensione dal servizio da 11 giorni a 6 mesi (USR)
  • recidiva nel biennio delle mancanze previste in precedenza;
  • occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
  • atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
  • alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
  • fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
  • ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui è necessario assicurare la continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
  • violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;
  • compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso negli stessi atti.

  1. Licenziamento con o senza preavviso (USR) per casistiche specificamente previste

Sono inoltre da considerare i seguenti casi:

  • sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001: rifiuto ingiustificato a collaborare nel procedimento disciplinare di altri, essendo a conoscenza di informazioni per ragioni di ufficio;
  • sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1: violazione di obblighi che abbia comportato la condanna al risarcimento del danno della PA
  • sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001: omissione o ritardo degli atti del provvedimento disciplinare che ne comportano la decadenza

L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la Legge ed il CCNL prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. La sanzione non può essere di specie diversa da quella prevista dalla Legge o dal CCNL per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

Procedimento disciplinare nella scuola

L’azione disciplinare, atto obbligatorio per garantire il principio costituzionale del buon andamento dell’amministrazione, è esercitata dagli organi deputati (dirigente scolastico o USR) sulla base di un procedimento amministrativo specifico, determinato dalla Normativa.

In premessa occorre precisare che è obbligatoria la pubblicazione sul sito di tutta la normativa disciplinare.

Prima fase – accertamenti preliminari

Poiché l’onere della prova è sulla parte datoriale, è necessaria una fase istruttoria che possa raccogliere le fonti di prova circa la condotta da sanzionare, considerando che eventuali esposti costituiscono solo un impulso all’accertamento.

Seconda fase – atto di contestazione addebiti

Deve essere necessariamente notificato all’interessato entro 30 giorni dall’acquisizione della “notizia” della condotta ritenuta violazione del codice disciplinare. La contestazione deve essere specifica, con riferimento a condotte precise, localizzate nel tempo e nello spazio

Terza fase – audizione

Il dipendente deve essere convocato per apposita audizione, con almeno 20 giorni di anticipo, con la possibilità di presentare controdeduzioni scritte a quanto rilevato nell’atto di contestazione. Non si tratta di un contraddittorio, ma di una mera audizione che viene verbalizzata. In questa fase il dipendente ha la possibilità di dare un mandato legale di rappresentanza

Quarta fase – accertamenti istruttori

Successivamente all’audizione, è possibile un supplemento di indagine per il corretto esame delle controdeduzioni difensive

Quinta fase – conclusione del procedimento

Il procedimento si deve concludere obbligatoriamente in forma scritta entro 120 giorni dalla notifica, mediante l’adozione del provvedimento specifico, anche in caso di chiusura senza irrogazione di alcuna sanzione.

[Dirigente scolastico prof. Francesco Rovida]

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