Lo stress, fisico e psicologico, al quale i docenti italiani sono sottoposti quotidianamente è ormai sotto gli occhi di tutti. Tra condizioni di perenne precariato e violenze subìte sia dagli studenti, sia dalle loro famiglie, la situazione sembra stia inevitabilmente sfuggendo di mano.
Come se non bastasse, subentra anche lo “school bossing”, cioè il mobbing esercitato dai dirigenti scolastici su uno o più dipendenti (insegnanti compresi) che fa aumentare sempre più i casi di contenzioso, i quali si tramutano quasi sempre in aperture di procedimenti disciplinari lunghi e conflittuali.
Quando è possibile parlare di school bossing? E quando è possibile agire legalmente? Scopriamolo in questo articolo.
Abusi di potere del dirigente scolastico: cosa sono ed esempi
Gli abusi di potere che può mettere in pratica un dirigente scolastico si esprimono attraverso atteggiamenti e comportamenti specifici di natura persecutoria, ostile e discriminatoria.
Possono essere aggressioni sia fisiche che verbali, intimidazioni e assegnazioni di compiti spesso impossibili da portare a termine, demansionamento e continue sanzioni disciplinari.
Si tratta di veri e propri atti di bullismo compiuti dal capo nei confronti di uno o più dipendenti.
Questi ultimi, nella maggior parte dei casi, evitano di reagire e ribellarsi per mantenere il posto di lavoro ed evitare ritorsioni, peccato, però, che lavorare in un ambiente ostile causi senso di frustrazione, stress psicofisico, ansia, attacchi di panico e burnout, il che spinge alcuni lavoratori a richiedere il trasferimento in un’altra sede.
Cosa dice la normativa? Quale o quali reati si configurano?
Negli ultimi anni i casi di provvedimenti disciplinari nella Pubblica Amministrazione sono aumentati notevolmente, soprattutto nel comparto scuola. Bisogna fare molta attenzione, però, perché lo school bossing (al pari del mobbing) deve essere dimostrato e comprovato e se ciò non avviene si può incorrere in reati, anche gravi.
Partiamo dalla disciplina legale in materia, che si rifà a più normative, in particolare all’art. 40 del D.L.gs 27 ottobre 2009 n. 150:
«La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. (…) Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge».
All’interno dello stesso decreto, all’art. 55, commi 1 e 2, si sottolinea che:
«Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all’art. 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’art. 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2».
Inoltre, è proprio l’art. 54-bis dello stesso decreto del 2001 che prevede una specifica tutela del dipendente pubblico che sia venuto a conoscenza e abbia deciso di denunciare condotte illecite da parte del datore di lavoro.
Infine è bene sottolineare che se il potere disciplinare viene utilizzato con fine ritorsivo e/o pretestuoso, quindi non per validi motivi ma per semplice “sfizio” personale o per danneggiare il dipendente, allora si commette vero e proprio reato.

Cosa può fare chi subisce degli abusi dal DS?
I dipendenti che subiscono abusi da parte del dirigente scolastico possono rivolgersi a un avvocato penalista per denunciare la situazione alle autorità competenti, cioè Procura della Repubblica, polizia giudiziaria, Carabinieri, Questura e Polizia di Stato.
Prima di procedere, però, è consigliato compiere un passaggio con un sindacato per capire effettivamente come muoversi e difendersi nel pieno rispetto della legge e, soprattutto, raccogliere il maggior numero di prove per dimostrare le ingiustizie subìte, inoltre bisogna comprovare anche i danni che i soprusi hanno provocato (per esempio, una forma di depressione o l’assunzione di farmaci ansiolitici, etc).
È estremamente importante che i dipendenti segnalino al dirigente scolastico eventuali eventi e/o atteggiamenti persecutori, categoricamente in forma scritta, questo perché, ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008, il dirigente scolastico è responsabile della salute del personale e una sua mancata risposta può essere inserita tra le prove necessarie per sporgere querela.
Quando agire legalmente contro il dirigente scolastico?
Si può agire legalmente contro il dirigente scolastico quando quest’ultimo non adempie ai suoi obblighi. In particolare le circostanze che possono condurre a una denuncia sono le seguenti:
- sospetta omissione o negligenza nel garantire agli studenti un ambiente sicuro, esponendo quindi la scuola a rischi legali;
- sospette violazione delle normative disciplinari o educative previste dalle autorità educative competenti;
- presenza di atteggiamenti discriminatori su genere, razza o religione;
- decisioni amministrative arbitrarie o irragionevoli che interferiscono negativamente con studenti e personale scolastico.
In tutti questi casi è possibile consultare un avvocato specializzato proprio in diritto scolastico e agire legalmente contro il dirigente. La denuncia può essere effettuata in forma sia orale, sia scritta.
Esempi di sentenze contro l’abuso di potere di un dirigente scolastico
Esistono diverse sentenze per quanto riguarda le denunce fatte a dirigenti scolastici da parte del personale per abuso di potere, ma una in particolare, risalente al 2016, ha segnato un vero e proprio spartiacque.
Una dipendente aveva denunciato il dirigente scolastico per licenziamento disciplinare ingiusto, basato su presupposti inesistenti. Con una prima sentenza, il Giudice per le Indagini Preliminari aveva dichiarato non luogo a procedere, poiché la decisione presa dal dirigente scolastico era regolata dalle norme del codice civile.
Il Procuratore della Repubblica ha, quindi, fatto ricorso presso il tribunale chiedendo l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, oltre che per contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Nonostante non fossero state compiute violazioni di legge, l’esercizio del potere in questione era stato esercitato non per uno scopo pubblico, ma per un interesse personale ed egoistico.
Il ricorso è stato, così, accolto dalla Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-12-2015) 18-02-2016, n. 6665 con i seguenti motivi:
«Con riguardo alle contestazioni di abuso d’ufficio, va invero rilevato che – contrariamente a quanto deciso dal Giudice – nel caso sub iudice, la condotta di abuso d’ufficio non riguarda la contestata violazione di norme a disciplina del rapporto di lavoro in seno all’ente pubblico, rapporto avente indubitabilmente natura privatistica, bensì l’esercizio da parte del pubblico ufficiale o dell’esercente il pubblico servizio del potere attribuito all’ufficio di appartenenza in una materia, quale quella disciplinare, che è e resta disciplinata dalla legge. Ed invero, il potere disciplinare nel pubblico impiego, pur rientrando nell’area della gestione del rapporti di lavoro sottoposto a contratto collettivo di matrice privatistica e si esprima mediante atti negoziali, e non con provvedimenti amministrativi, deve essere esercitato nei limiti disegnati dalla legge ed eventualmente integrati dalla contrattazione collettiva».






