CCNL 2019-21: il trattamento economico DSGA

trattamento economico DSGA

La burocrazia italiana va a toccare ogni settore. Tra di essi non può certamente mancare il trattamento economico DSGA.

Lo stesso è scaturito dalle ultime novità normative come il CCNL 2019-21. Un documento che era atteso da tanti, sia nel settore professionale che in quello sindacale.

In questo caso, quindi, si va a toccare una categoria precisa della compagine lavorativa del personale ATA. Con DSGA si intende il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Quindi, nell’ambito del personale titolare di incarico di DSGA, la retribuzione va oltre lo stipendio tabellare, includendo un’indennità di direzione.

Tale indennità si compone di una parte fissa, stabilita a € 2.764,20 lordi annui. Vi è anche una parte variabile, con importi minimi dettagliati nell’Allegato C.  Ecco, dunque, il motivo per cui è il caso di analizzare la situazione.

Trattamento economico DSGA

Il trattamento economico DSGA è trattato nel nuovo Contratto scuola. Come menzionato in precedenza, vi è una parte fissa e una parte variabile.

Quest’ultima, finanziata dal fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, assorbe eventuali compensi per prestazioni straordinarie.

Nel contesto della contrattazione integrativa, è possibile aumentare gli importi indicati nell’Allegato C. Avvalendosi dei fondi previsti dalla Legge n. 160 del 2019.

La parte fissa dell’indennità riassorbe il compenso individuale accessorio e contribuisce al calcolo della quota utile al trattamento di fine rapporto (TFR). Il tutto aggiungendosi alle voci retributive già previste.

Si concretizza un altro elemento al fine di coprire gli oneri futuri derivanti dall’incremento dei beneficiari della disciplina del TFR.

Infatti, annualmente, il 6,91% del valore della parte fissa dell’indennità di direzione è a carico delle disponibilità complessive del fondo. Ciò per il miglioramento dell’offerta formativa.

Di conseguenza, ogni anno il fondo subisce una riduzione dell’importo necessario per coprire i crescenti oneri del personale. Gli stessi saranno gradualmente soggetti alla disciplina sopra menzionata.

I titolari di incarichi di DSGA possono ricevere esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive. Le stesse devono essere legate a progetti finanziati dall’Unione Europea, da enti o istituzioni pubbliche e private, compreso il MIM.

Non devono, infine, gravare sulle risorse contrattuali destinate al fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

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